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Il “Decreto Rilancio 2020” (Decreto-legge 19 Maggio 2020 n.34) consente di migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione senza impegno economico da parte del titolare della detrazione, anzi recuperando un ulteriore 10% delle spese sostenute nel periodo di validità del provvedimento, a partire dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.
Il decreto incrementa infatti le detrazioni al 110%, migliorando in una misura senza precedenti le condizioni già molto convenienti dell’Ecobonus al 50% o al 65%, che resta comunque ancora in vigore per gli interventi che non rientrano nel nuovo provvedimento.
Scendiamo ora nei dettagli per poter accedere al nuovo Superbonus, che saranno perfezionati dalle misure applicative che verranno rese note nelle prossime settimane.
Chi potrà sfruttare il Superbonus al 110%?
I contribuenti Irpef proprietari di unità adibite ad abitazioni principali e i condomìni.
Per il momento sono esclusi gli interventi effettuati sulle seconde case, anche se non è escluso che in sede di conversione del Decreto in Legge ci possano essere delle variazioni in senso positivo su questo punto. Non è altresì definito se questa limitazione riguardi anche gli interventi realizzati sulle seconde case costituite da appartamenti condominiali.
Quali interventi consentono di accedere al nuovo Superbonus?
Due sono le condizioni per potervi accedere.
1. Anzitutto è necessario che gli interventi di efficientamento energetico comportino nel loro complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, laddove non fosse possibile per le caratteristiche dell’immobile, il conseguimento della classe energetica più alta possibile. Il passaggio di classe energetica dovrà essere certificato attraverso l’attestato di prestazione energetica (A.P.E) ed asseverato dallo stesso.
2. La seconda condizione per accedere al Superbonus prevede che all’interno dei lavori sia obbligatoriamente presente uno di questi interventi:
– la coibentazione degli edifici di almeno il 25% della superficie esterna; il limite di spesa è di 60.000 euro per le abitazioni familiari e di 60.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari nel caso di condomìni;
– nei condomini la sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento con (a) caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, (b) pompe di calore, (c) sistemi ibridi per un importo di spese non superiore ad 30.000 euro moltiplicato eventualmente per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
– Nelle abitazioni unifamiliari la sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento con (a) pompa di calore o (b) sistemi ibridi per un importo di spese non superiore a 30.000 euro.
In sintesi, solo in presenza di uno dei due interventi sopra descritti, che accedono da soli al nuovo Ecobonus 110%, si possono far rientrare nella detrazione del 110% anche tutti gli altri eventuali interventi previsti dal precedente Ecobonus, tra cui per esempio:
– il solare termico;
– la caldaia a condensazione;
– l’installazione di pannelli fotovoltaici (con spesa di 48.000 euro e vincolo di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale);
– l’installazione di impianti di accumulo elettrico da abbinare agli impianti fotovoltaici;
– l’installazione di colonnine per la ricarica delle batterie delle auto elettriche;
– gli impianti di microcogenerazione;
– il rifacimento delle facciate;
– la sostituzione dei serramenti.
In assenza di entrambe le condizioni sopra descritte, tutti gli interventi elencati possono comunque continuare a sfruttare il bonus valido in precedenza (50, 65 o 75%), a seconda della soluzione adottata.
Novità oltre alla detrazione: sconto in fattura e cessione del credito
In aggiunta alla novità principale e senza precedenti del “Decreto Rilancio 2020”, che innalza al 110% la percentuale di detrazione dell’Ecobonus, si accorciano i tempi per il rimborso del Fisco da 10 a 5 anni.
E c’è di più. Il privato può optare, in sostituzione della detrazione, per uno sconto immediato in fattura da parte del fornitore delle opere, pari al 100% delle spese da sostenere: in questo caso il costo totale viene anticipato dal fornitore (es. installatore, idraulico, ecc.) che, a sua volta, diviene titolare del credito fiscale del cliente e che potrà portarlo in detrazione o cedere il credito al fornitore che si rende disponibile o alle banche. Anche il privato potrà cedere il credito alle banche, per esempio per rimborsare il prestito che verrà utilizzato per pagare l’impresa che realizza l’intervento.